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Regesto

Art. 350 CP e art. 351 CP, art. 263 PP; determinazione del foro.
Quando il centro di gravità dell'attività delittuosa si trova manifestamente in un cantone, sussiste un motivo grave che consente di eccezionalmente derogare al foro stabilito dalla legge. Ciò è di regola il caso allorché più dei due terzi di un gran numero di reati comparabili siano stati commessi in un unico cantone. Tale principio non è assoluto, bensì deve reggere soprattutto dal profilo dell'economia processuale. Qualora l'istruzione al foro legale sia pressoché terminata, di regola non si giustifica più di scostarsi da tale foro.

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referenza

Articolo: Art. 350 CP, art. 351 CP, art. 263 PP