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Regesto

Art. 350 n. 1 CP; art. 264 PP; foro.
1. È consentito eccezionalmente derogare al foro stabilito dalla legge quando il centro di gravità dell'attività delittuosa si trova manifestamente in un altro cantone. Tale condizione non è adempiuta quando solo alcuni reati in più sono stati commessi in un altro cantone.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 350 n. 1 cpv. 2 CP, occorre in primo luogo fondarsi sulla comminatoria obiettiva della pena, e non sulla colpevolezza.

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referenza

Articolo: Art. 350 n. 1 CP, art. 264 PP, art. 350 n. 1 cpv. 2 CP