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Regesto

Art. 61 CP; misure per i giovani adulti, divieto di difetto ("Untermassverbot").
In relazione alle misure per i giovani adulti occorre tener conto del divieto di difetto ("Untermassverbot"), dedotto dal principio della proporzionalità. Secondo tale divieto, la durata e l'incisività della misura non devono essere troppo esigue rispetto alla pena sospesa (consid. 2.3.1 e 2.4.2). L'esecuzione di lunghe pene detentive, rispetto alle quali la durata massima della misura non equivale neppure ai due terzi della pena, può essere sospesa condizionalmente per consentire il trattamento stazionario solo a titolo eccezionale, ove le prospettive di successo siano particolarmente favorevoli, rispettivamente ove possa attendersi un successo nella risocializzazione che non potrebbe manifestamente essere conseguito mediante un trattamento ambulatoriale durante l'esecuzione della pena (consid. 2.3.1).

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Articolo: Art. 61 CP