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Regesto

Infrazione alla legge federale sugli stupefacenti mediante commercio di sostanze per "tagliare" droga; preparativi, giusta l'art. 19 n. 1 cpv. 6 LStup, allo scopo di compiere le infrazioni di cui all'art. 19 n. 1 cpv. 1-5 LStup; complicità (art. 25 CP).
In applicazione dell'art. 19 n. 1 cpv. 6 LStup, chi si procura, deposita, oppure cede a terzi sostanze utilizzabili per "tagliare" droga, ossia adatte alla preparazione di stupefacenti, si rende autore di preparativi allo scopo di compiere una delle infrazioni previste all'art. 19 n. 1 cpv. 1-5 LStup, a condizione che miri egli stesso a compiere, in qualità di reo o di correo, le infrazioni di cui all'art. 19 n. 1 cpv. 1-5 (consid. 2.2 e 2.3).
Se ciò non è il caso, resta possibile, a determinate condizioni, una condanna per complicità in relazione ai reati previsti all'art. 19 n. 1 cpv. 1-5 LStup oppure per complicità nell'esecuzione di preparativi giusta l'art. 19 n. 1 cpv. 6 LStup (consid. 2.4).
Le convenzioni internazionali in materia di stupefacenti non obbligano la Svizzera a istituire quale figura autonoma di reato, oltre agli atti preparatori per compiere personalmente un'infrazione, anche l'aiuto alla preparazione dell'infrazione di un terzo (consid. 2.6.2).

contenuto

documento intero:
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 19 n. 1 cpv. 6 LStup, art. 19 n. 1 cpv. 1-5 LStup, art. 25 CP

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