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Regesto

Art. 429 CPP; indennizzo all'imputato che beneficia di un'assicurazione di protezione giuridica.
Il rifiuto di un'indennità fondato sul solo fatto che l'imputato, nei cui confronti il procedimento penale è stato abbandonato, beneficia di un'assicurazione di protezione giuridica, viola l'art. 429 CPP (consid. 2).

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referenza

Articolo: Art. 429 CPP