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Regesto

Art. 1 cpv. 2 e 11 cpv. 2 LPA; portata del principio della prevenzione.
I campi elettromagnetici sono raggi non ionizzanti che vanno limitati mediante misure da prendere alla fonte; tali misure sono fondate direttamente sulla legge federale sulla protezione dell'ambiente quando non esistano valori limite stabiliti con ordinanza o in virtù del diritto cantonale suppletivo (consid. 4a).
Il principio della prevenzione è applicabile anche per quanto concerne i compiti relativi alla pianificazione del territorio. Esso impone alle autorità incaricate della pianificazione del territorio di scegliere le soluzioni che consentano di ridurre al minimo i pregiudizi per l'ambiente, tenuto conto dei fini perseguiti da tale pianificazione (consid. 4c).

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