92 I 285
Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Estradizione
1. Trattato 22 luglio 1868 tra la Svizzera e l'Italia per la reciproca estradizione dei delinquenti. L'art. 2 cpv. 2 del trattato, concernente l'estradizione per associazione di malfattori, non è applicabile in quanto l'associazione abbia per scopo di commettere reati fiscali.
2. Art. 11 LFsulla estradizione agli Stati stranieri. Il principio, secondo cui nel caso di delitti connessi è decisivo il carattere predominante dei medesimi, non è applicabile all'estradizione per delitti comuni connessi con delitti fiscali.

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 2 cpv. 2 del