112 IB 212
Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Trattato con gli Stati Uniti sull'assistenza giudiziaria in materia penale.
1. Le disposizioni del diritto americano sull'esportazione di prodotti di alta tecnologia sono dovute non soltanto a ragioni di ordine militare e strategico, ma anche a ragioni di politica economica. L'art. 2 cpv. 1 lett. c n. 1 e 2 del trattato non esclude pertanto l'assistenza giudiziaria per infrazioni a tali disposizioni.
2. La violazione di disposizioni concernenti l'esportazione è punita dall'art. 76 della legge federale sulle dogane (infrazione dei divieti).
3. La violazione di disposizioni concernenti l'esportazione non è menzionata nella lista dei reati allegata al trattato. L'assistenza giudiziaria può essere accordata in base all'art. 4 n. 3 del trattato. Al riguardo l'Ufficio federale di polizia non ha ecceduto il suo potere d'apprezzamento.

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 4 n. 3 del