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Regesto

Estradizione. Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr).
1. Nozione di tribunale d'eccezione ai sensi della riserva formulata dalla Svizzera circa l'art. 1 CEEstr. La "Special Criminal Court" irlandese non costituisce un siffatto tribunale d'eccezione (consid. 5).
2. Eccezione relativa al carattere politico del reato (nella fattispecie: infrazione alla legislazione sugli esplosivi). Eccezione respinta perché il reato era diretto non contro lo Stato richiedente, bensì contro uno Stato terzo, e perché non era dato un rapporto adeguato tra i mezzi utilizzati e il fine politico perseguito (consid. 6).

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referenza

Articolo: art. 1 CEEstr