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Regesto

Art. 45 OAC, art. 22 LCS. Divieto di far uso di una licenza di condurre straniera.
Nessun accordo internazionale tra la Svizzera e la Repubblica federale di Germania impedisce di vietare l'uso in Svizzera di una licenza di condurre germanica (consid. 2a). La revoca della licenza di condurre svizzera comporta sempre il divieto di usare in Svizzera un'eventuale licenza di condurre straniera. Non occorre che il conducente abbia un domicilio in Svizzera (consid. 2b).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 45 OAC