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Regesto

Art. 17 cpv. 1 OG; publicità delle deliberazioni e votazioni.
Ove la Corte di cassazione penale del Tribunale federale giudichi su ricorsi di diritto amministrativo concernenti provvedimenti amministrativi nell'ambito della circolazione stradale, le sue deliberazioni e votazioni sono pubbliche.

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referenza

Articolo: Art. 17 cpv. 1 OG