116 IB 131
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Regesto

Art. 16, 22, 24 LPT; conformità di un'azienda orticola alla destinazione di una zona; funzione dell'autorizzazione eccezionale per costruzioni fuori della zona edificabile.
1. a) Un'azienda orticola è conforme alla destinazione della zona agricola, ove, secondo una valutazione globale, una parte preponderante della sua produzione sia vincolata all'utilizzazione del suolo (consid. 3b; conferma della giurisprudenza).
b) Per determinare la parte della produzione vincolata all'utilizzazione del suolo non basta calcolare la percentuale delle superficie destinate a tale produzione. Occorre invece esaminare se il terreno naturale sia un mezzo di produzione indispensabile per l'azienda, cioè se, in base ad una valutazione globale del suo sistema produttivo a lungo termine e dei mezzi impiegati per realizzarlo, possa ritenersi che l'azienda pratichi l'orticoltura in campo aperto (consid. 3d; precisazione della giurisprudenza).
2. Non possono essere autorizzate ai sensi dell'art. 24 LPT costruzioni che, a causa delle loro dimensioni e dei loro effetti sulla pianificazione locale, possono essere prese in considerazione solo nel quadro di una procedura di adozione di un piano di utilizzazione (consid. 4; conferma della giurisprudenza).

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referenza

Articolo: Art. 16, 22, 24 LPT