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Regesto

Art. 148 cpv. 1 CP; art. 277 PP; requisiti della motivazione per quanto concerne l'astuzia in caso di truffe commesse in serie.
La presenza dell'elemento costitutivo dell'astuzia deve poter essere controllata in ogni singolo caso, anche laddove si tratti di truffe commesse in serie. Per le infrazioni in cui le circostanze di fatto siano analoghe e che non differiscano considerevolmente dal punto di vista della vittima, basta che il giudice esamini dapprima la questione dell'astuzia in modo generale e che ritorni poi su di essa, quando decida sui singoli casi, solo in quelli che si distinguano chiaramente dagli altri per quanto riguarda la maniera di procedere dell'agente. Per gli altri casi è sufficiente riferirsi alle considerazioni generali (consid. 5a).

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referenza

Articolo: Art. 148 cpv. 1 CP, art. 277 PP