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Regesto

Art. 85 cpv. 1 OAI in relazione con l'art. 77 OAVS.
L'art. 77 OAVS conferisce all'assicurato un diritto, suscettibile di essere fatto valere giudizialmente, alla rettifica di una decisione formalmente cresciuta in giudicato; tuttavia tale diritto non implica la possibilità di chiedere il riesame dell'atto amministrativo nel suo complesso: esso consente semplicemente all'interessato di ottenere la correzione - dal profilo matematico - di una decisione di rendita cresciuta in giudicato, senza che l'amministrazione sia vincolata dai requisiti specifici della revisione o del riesame.

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referenza

Articolo: art. 77 OAVS, Art. 85 cpv. 1 OAI