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Regesto

Art. 230 LEF; art. 319 segg. CPC; sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi.
Il diritto del creditore, dopo la sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi, di chiedere la continuazione della procedura e di fornire la garanzia per le spese non coperte non esclude ancora l'impugnazione della decisione di sospensione del giudice del fallimento (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 230 LEF