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Regesto

Liquidazione del fallimento (art. 221 segg. LEF): possibilità di insorgere al Tribunale federale secondo l'art. 19 LEF.
Nell'ambito di una procedura di fallimento il creditore singolo può reclamare contro l'operato o le mancanze dell'amministrazione ma, se non ha avuto qualità di parte davanti all'autorità cantonale, non può valersi dell'art. 19 LEF per impugnare una decisione favorevole a un altro creditore, a meno che sia toccato nei suoi interessi specifici.

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referenza

Articolo: art. 19 LEF