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Regesto

Art. 89 cpv. 1 lett. a LTF; art. 48 cpv. 1 lett. a PA; art. 59 LPGA; interesse ad agire di una parte che non ha presentato opposizione dinanzi al tribunale delle assicurazioni.
Di principio per accedere alla procedura ricorsuale occorre prima sollevare opposizione (consid. 4.2). Secondo la DTF 127 V 107 quando una parte ha presentato validamente opposizione, impedendo quindi il passaggio in giudicato della decisione amministrativa, un'altra parte che č rimasta passiva puņ inoltrare ricorso al tribunale delle assicurazioni contro la decisione su opposizione (consid. 5.2). Non sono date le condizioni per un cambio di giurisprudenza (consid. 5.4).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

DTF: 127 V 107

Articolo: Art. 89 cpv. 1 lett. a LTF, art. 48 cpv. 1 lett. a PA, art. 59 LPGA