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Regesto

Art. 46 cpv. 2 LAINF; notifica falsa di un infortunio.
L'art. 46 cpv. 2 LAINF permette all'assicuratore di decurtare o rifiutare prestazioni a titolo di sanzione in caso di informazioni false presentate intenzionalmente. L'assicuratore deve esaminare tale eventualitā separatamente per ogni prestazione, rispettando il divieto dell'arbitrio, il principio della paritā di trattamento e della proporzionalitā (consid. 6.2). Una condanna penale, segnatamente per truffa, non č condizione necessaria per l'applicazione dell'art. 46 cpv. 2 LAINF (consid. 7.3). Nel caso concreto, sotto il profilo della proporzionalitā, possono essere rifiutate le prestazioni pecuniarie per le indennitā giornaliere (consid. 8.2), ma non quelle per le spese di cura (consid. 8.3).

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Articolo: Art. 46 cpv. 2 LAINF