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Regesto

Azione di rivendicazione concernente un pegno mobiliare, valore litigioso: a) il giudice non è vincolato alla stima dell'ufficio d'esecuzione; b) l'ammontare dei crediti garantiti da un diritto di pegno anteriore dev'essere dedotto; c) nella procedura di ricorso per riforma, è il valore litigioso al momento in cui è emanata la sentenza dell'ultima istanza cantonale che è determinante (consid. 1). Art. 97 e 106-109 LEF; art. 36, 46 e 62 OG.
Quando la cosa costituita in pegno non si trova presso il creditore pignoratizio, ma presso un terzo che deve esercitare il possesso tanto per questo quanto per il proprietario (cosiddetto detentore del pegno), l'avviso di costituzione di un diritto di pegno posteriore secondo l'art. 886 CC dev'essere indirizzato a questo terzo (consid. 2-4). Art. 884, 886 e 924 CC.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 97 e 106-109 LEF, art. 36, 46 e 62 OG, art. 886 CC, Art. 884, 886 e 924 CC