121 III 187
Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Avviso ai conduttori e agli affittuari (art. 91 RFF).
L'avviso ai conduttori e agli affittuari può essere richiesto non solo al momento della domanda di esecuzione, ma anche più tardi, purché non vi sia stata esplicita rinuncia nella domanda. Tuttavia, la richiesta presentata a posteriori e la decisione dell'ufficio di darvi seguito non hanno effetto retroattivo alla data di presentazione della domanda in via di realizzazione del pegno immobiliare o della dichiarazione di fallimento; esse esplicano effetto solo al momento in cui la domanda è presentata e le spese sono anticipate.

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 91 RFF