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Regesto

Art. 7 CPC, art. 74 cpv. 2 lett. b e art. 75 cpv. 2 lett. a LTF; istanza cantonale unica.
Quando il diritto federale alla stregua dell'art. 7 CPC permette ai Cantoni di prevedere un'istanza unica e che questi hanno fatto uso di tale facoltà, il tribunale cantonale può validamente giudicare quale unica istanza (art. 75 cpv. 2 lett. a LTF) e il ricorso in materia civile è ammissibile senza riguardo al valore litigioso (art. 74 cpv. 2 lett. b LTF; consid. 1.1).

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Articolo: Art. 7 CPC, art. 74 cpv. 2 lett. b e art. 75 cpv. 2 lett. a LTF, art. 75 cpv. 2 lett. a LTF