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Regesto

Art. 5 cpv. 2, art. 35 cpv. 1 lett. b, art. 36 cpv. 3 LPT; espropriazione materiale, declassamento e non attribuzione di un fondo alla zona edificabile; termine per l'allestimento dei piani di utilizzazione, misure introduttive dei Cantoni.
1. Riassunto della giurisprudenza concernente l'espropriazione materiale (consid. 2).
2. I piani di utilizzazione allestiti secondo il vecchio diritto, non approvati conformemente all'art. 35 cpv. 3 LPT e contrari alla legge federale sulla pianificazione del territorio, perdono la loro validità in ogni caso a partire dal 1o gennaio 1988 per quanto concerne la delimitazione del territorio destinato all'edificazione (art. 35 cpv. 1 lett. b LPT). A partire da questa data, la zona edificabile comprende il "comprensorio già largamente edificato", fino a che un piano di utilizzazione che rispetti i principi della legge sulla pianificazione del territorio sia allestito (art. 36 cpv. 3 LPT; consid. 4a-d).
3. Quando il rifiuto di attribuire un fondo alla zona edificabile conferisce il diritto a una indennità (consid. 5a)?

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referenza

Articolo: Art. 5 cpv. 2, art. 35 cpv. 1 lett. b, art. 36 cpv. 3 LPT, art. 35 cpv. 3 LPT, art. 35 cpv. 1 lett. b LPT, art. 36 cpv. 3 LPT