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Regesto

Art. 7 segg. LCPA, art. 20 LPT, art. 5 PA, art. 97 segg. OG; decisione che ordina un raggruppamento per la ristrutturazione, rimedi giuridici.
1. Gli art. 7 segg. LCPA, che fanno parte del diritto pubblico federale, disciplinano in modo preciso e vincolante i presupposti secondo cui può essere ordinato un raggruppamento di terreni da costruzione. Queste norme prevalgono, come lex specialis, sulla regola generale dell'art. 20 LPT; nel loro campo di applicazione il diritto cantonale o comunale sul raggruppamento non ha una portata propria. L'obbligo per il proprietario fondiario di partecipare con il proprio fondo a una procedura di lottizzazione costituisce una decisione. Ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo (consid. 1 e 2).
2. Gli art. 7 e 8 LCPA costituiscono una base legale sufficiente per ordinare un raggruppamento per la ristrutturazione; margine di manovra e esigenze poste al diritto cantonale di esecuzione e di procedura (consid. 3).
3. La decisione che ordina un raggruppamento per la ristrutturazione senza che sia stata fornita la prova di un interesse sufficiente alla creazione di un nuovo settore destinato alla costruzione di appartamenti (consid. 4) e senza che siano stati presi in considerazione gli interessi importanti inerenti alla protezione dei monumenti (consid. 5) viola il diritto federale.

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referenza

Articolo: art. 20 LPT, art. 5 PA