125 II 396
Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr, art. 16 cpv. 1 e cpv. 3 lett. b LCStr.; revoca a scopo di ammonimento per guida in stato di ebrietà e revoca a scopo di sicurezza per il vizio del bere.
Esistono dei dubbi molto seri circa l'idoneità a condurre di un automobilista sorpreso con una considerevole alcolemia (superiore a 3g -) quando, in passato, egli ha già presentato nel sangue percentuali di alcool così elevate. In tali circostanze, l'autorità non può limitarsi a pronunciare una revoca a scopo di ammonimento per guida in stato di ebrietà, ma deve anche considerare una revoca a scopo di sicurezza e, pertanto, ordinare una perizia medica su di un eventuale alcolismo.
Art. 35 cpv. 3 OAC; revoca a titolo preventivo.
Anche il Tribunale federale può ordinare una revoca a titolo preventivo; del resto, essa è la regola laddove penda una procedura relativa a una revoca a scopo di sicurezza.

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 35 cpv. 3 OAC