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Regesto

Art. 20 cpv. 2 LAINF, art. 33 cpv. 1 lett. b e art. 34 OAINF. La disposizione d'ordinanza che prevede l'adeguamento della rendita complementare nel caso di revisione della rendita dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione invaliditā in seguito a modificazione del grado d'invaliditā č conforme alla legge.
La nuova determinazione della rendita complementare deve essere tuttavia operata secondo le basi di calcolo applicabili al momento in cui vi č stato per la prima volta concorso della rendita LAINF con quella AI.

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referenza

Articolo: Art. 20 cpv. 2 LAINF, art. 33 cpv. 1 lett. b e art. 34 OAINF