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Regesto

Art. 110 n. 4 CP, art. 320 CP. Svincolamento dal segreto d'ufficio.
Il giudice istruttore federale straordinario è un funzionario (della giustizia) ai sensi dell'art. 110 n. 4 CP (consid. 1b).
Anche dopo la cessazione del rapporto di servizio, compete alla Camera d'accusa svincolare il giudice istruttore federale (ordinario o straordinario) dal segreto d'ufficio (consid. 1c).
Di principio, spetta al detentore del segreto d'ufficio, che intende rivelarlo, chiedere il consenso dell'autorità superiore (consid. 2).

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referenza

Articolo: Art. 110 n. 4 CP, art. 320 CP