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Regesto

Art. 303 e 304 n. 1 cpv. 2 CP.
1. Chi si presenta alla polizia, in seguito ad una convocazione diretta al conducente sconosciuto di un determinato veicolo, e si spaccia falsamente per tale conducente, si rende colpevole dell'infrazione consistente nell'incolparsi falsamente d'aver commesso un atto punibile (art. 304 n. 1 cpv. 2 CP), anche se contesta in fatto e/o in diritto d'aver commesso l'atto punibile denunciato. Determinante è la circostanza d'essersi sostituito illecitamente all'imputato (consid. 1).
2. Il conducente che, d'intesa con il suo passeggero, decide che quest'ultimo darà seguito alla convocazione indirizzata dalla polizia al conducente sconosciuto e si spaccerà falsamente per tale conducente, non si rende colpevole di denuncia mendace (art. 303 CP), né di commissione a titolo di correo dell'infrazione consistente nell'incolparsi falsamente d'aver commesso un atto punibile, bensì di partecipazione quale istigatore o complice a detta infrazione (consid. 2).

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referenza

Articolo: art. 304 n. 1 cpv. 2 CP, art. 303 CP