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Regesto

Art. 84 CC; vigilanza sulle fondazioni.
Nell'ordinare che sia mantenuto nel consiglio di fondazione un membro che ne era stato escluso, senza che il funzionamento della fondazione rischi altrimenti d'essere compromesso, l'autorità di vigilanza interviene in modo inammissibile nell'ambito dell'autonomia degli organi della fondazione.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 84 CC

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