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Regesto

Art. 4 cpv. 2 3a frase Cost., art. 3 LPar; diritto di lavoratrici e lavoratori alla medesima retribuzione per un lavoro di pari valore nei rapporti di lavoro soggetti al diritto privato.
Il principio costituzionale sancito dall'art. 4 cpv. 2 3a frase Cost. è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro retti dal diritto privato (consid. 2).
Casi di discriminazione nei quali l'accertamento della fattispecie soggiace a specifiche esigenze del diritto federale; potere d'esame del Tribunale federale nel quadro della giurisdizione per riforma (consid. 3).
Verosimiglianza di una discriminazione salariale ai sensi dell'art. 6 LPar; qualora tale discriminazione sia resa verosimile incombe alla datrice di lavoro l'onere di dimostrare le circostanze da cui emerge che la differenza salariale poggia su ragioni oggettive senza un effetto discriminatorio a causa del sesso (consid. 4). Nel caso di specie l'autorità cantonale ha ammesso a torto l'esistenza di tale prova (consid. 5).

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referenza

Articolo: Art. 4 cpv. 2 3, art. 3 LPar, art. 6 LPar