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Regesto

Privazione della libertà a scopo d'assistenza.
1. L'art. 397e n. 5 CC, secondo cui una decisione relativa a malati psichici può essere presa soltanto con la collaborazione di periti, non richiede che l'autorità competente per la decisione debba ricorrere a periti esterni. La disposizione è ossequiata ove i periti consultati facciano parte di tale autorità (consid. 3).
2. Nel caso di un malato psichico, l'obbligo dell'audizione orale previsto dall'art. 397f cpv. 3 CC è adempiuto se il perito medico che partecipa alla decisione quale relatore interroga personalmente l'interessato nello stabilimento in cui questi si trova (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 397e n. 5 CC, art. 397f cpv. 3 CC