Regesto
Art. 106 cpv. 3 AIMP; art. 80 cpv. 2 LTF; art. 55 cpv. 4 CPP; corso delle istanze nella procedura d'exequatur.
L'art. 106 cpv. 3 secondo periodo AIMP e l'art. 80 cpv. 2 LTF prevedono un doppio grado di giudizio cantonale nella procedura d'exequatur. L'entrata in vigore del CPP nulla ha mutato al riguardo. La lex specialis prevale sulla regolamentazione dell'art. 55 cpv. 4 CPP secondo cui, se il diritto federale assegna compiti di assistenza giudiziaria a un'autorità giudiziaria, è competente la giurisdizione di reclamo. La decisione sull'istanza d'exequatur dev'essere emanata in forma di sentenza motivata. La decisione d'exequatur di prima istanza può essere impugnata mediante appello (consid. 1.3.2).