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Regesto

Art. 6 n. 1 CEDU; diritto a un controllo giudiziario dei piani di utilizzazione la cui approvazione conferisce un diritto di espropriazione.
Il controllo giudiziario prescritto dall'art. 6 n. 1 CEDU rientra nelle esigenze del diritto costituzionale federale di cui i cantoni devono tenere conto. Diritto di adire un tribunale con pieno potere d'esame in merito a vertenze relative all'ammissibilità di un'espropriazione, quando non è più possibile, al momento della stima, contestare il conferimento del diritto di espropriare (consid. 1).
Art. 4 Cost.; indicazione errata delle vie legali, trasmissione della causa dal Tribunale federale al Tribunale amministrativo per trattazione del caso.
Con il ricorso di diritto pubblico può unicamente essere invocata la violazione di diritti costituzionali. Pertanto, giusta l'art. 4 Cost., nella misura in cui il diritto cantonale non prevede una garanzia equivalente, il Tribunale amministrativo deve accordare all'interessato un termine conveniente per completare il suo ricorso (consid. 2).

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referenza

Articolo: Art. 6 n. 1 CEDU, Art. 4 Cost.