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Regesto

Zone edificabili (art. 15 LPT); autonomia comunale, garanzia della proprietà e art. 4 Cost.
1. Procedura: ammissibilità del ricorso di diritto pubblico proposto da un comune il cui piano delle zone è stato approvato solo parzialmente (consid. 1d).
I privati che, nello stesso tempo che il comune, impugnano il diniego parziale di approvazione e sollevano essenzialmente le stesse censure, sono anch'essi legittimati a ricorrere (consid. 1e).
Legittimazione come parte di una ricorrente che ha venduto il suo fondo dopo aver proposto il ricorso (consid. 1b).
2. I comuni del cantone di Soletta dispongono di autonomia in materia di pianificazione locale (consid. 2b).
3. Il diritto federale non consente di delimitare sistematicamente le zone edificabili in base ai bisogni del doppio della popolazione attuale del comune (consid. 3b).
4. Contenuto del piano direttore del cantone di Soletta. Il piano di urbanizzazione va adeguato alla nuova pianificazione dell'utilizzazione (consid. 4a).
5. Rifiuto di approvare determinate parti di un piano comunale delle zone (consid. 4d).

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referenza

Articolo: art. 15 LPT, art. 4 Cost.