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Regesto

Art. 2 Disp. trans. Cost.; relazione tra il diritto federale in materia di pianificazione del territorio e il diritto cantonale, ove si tratti di istituire zone di pianificazione destinate ad assicurare il terreno coltivabile.
L'art. 16 LPT non prescrive affatto ai Cantoni di attribuire alle zone agricole solo il terreno necessario per garantire una base di approvvigionamento sufficiente. Le disposizioni dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio non possono quindi impedirli, quando determinano i modi di utilizzazione del suolo ed assicurano questi ultimi mediante piani di utilizzazione, di andare oltre questo minimo (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 16 LPT