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Regesto

Art. 321a cpv. 1 CO.
Non viola il suo dovere di fedeltą il lavoratore che, pur compiendo integralmente il lavoro affidatogli, fonda, in costanza del rapporto di lavoro, una ditta individuale la cui attivitą comincerą solo dopo lo scioglimento di tale rapporto e che non farą concorrenza al precedente datore di lavoro (consid. 3 e 4).

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Articolo: Art. 321a cpv. 1 CO