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Regesto

Art. 15 LAINF; art. 13 cpv. 1, vecchio art. 22 cpv. 4, vecchio art. 23 cpv. 5, art. 24 e vecchio art. 99 OAINF; calcolo del guadagno assicurato determinante per la rendita d'invalidità in caso di pluralità di rapporti di lavoro.
Nell'OAINF, il guadagno assicurato in caso di pluralità di rapporti di lavoro è regolato specificatamente soltanto per la valutazione dell'indennità giornaliera (art. 23 cpv. 5) e non per il diritto alla rendita. L'assenza di una presa in considerazione di un reddito di un'attività accessoria nel calcolo del guadagno assicurato per la rendita d'invalidità non costituisce una disparità di trattamento inammissibile (consid. 3.2), nella misura in cui tale reddito - in difetto di un orario di lavoro superiore alle otto ore settimanali - non è assicurato obbligatoriamente (consid. 5).

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Referenzen

Artikel: Art. 15 LAINF, art. 99 OAINF