Regesto
Foro dell'azione di divorzio. Art. 144 CC.
Un coniuge svizzero domiciliato in Svizzera può proporre l'azione di divorzio esclusivamente al foro del suo domicilio. È determi nante il domicilio al momento della litispendenza.
Il diritto cantonale stabilisce quale atto processuale determina la litis pendenza; esso non potrebbe però accordare al coniuge attore, oltre al domicilio esistente in quel momento, la facoltà di sceglierne un altro (precedente) quale foro giudiziario.