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Regesto

Diritto della marche. Rifiuto di proteggere una marca depositata per la registrazione internazionale a causa del rischio di confusione ch'essa può ingenerare sull'origine della merce.
Art. 5 dell'Accordo di Madrid (testo di Londra 1934); art. 6 lett. B num. 3 della Convenzione d'Unione di Parigi (testo di Londra 1934) (consid. 1 e 2).
Inammissibilità della marca "Slivowitz" per un'acquavite prodotta in Austria con prugne provenienti dall'Austria e dalla Jugoslavia. Art. 14 cpv. 1 num. 2 LMF; art. 15 e 402 cpv. 1 ODerr. (consid. 2 e 3).

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referenza

Articolo: art. 15 e 402 cpv. 1 ODerr