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Regesto

Art. 19 cpv. 2 e art. 25 cpv. 1 prima frase LPGA; art. 49 LAINF; restituzione di indennità giornaliere dell'assicurazione contro gli infortuni indebitamente riscosse dalla datrice di lavoro.
La compensazione di indennità giornaliere dell'assicurazione contro gli infortuni da parte della datrice di lavoro nei confronti del lavoratore non è ammessa. Se la datrice di lavoro non ha continuato con il pagamento del salario, essa deve restituire all'assicuratore le indennità giornaliere dell'assicurazione contro gli infortuni percepite (consid. 5).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 49 LAINF