121 IV 280
Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Applicazione della legislazione doganale svizzera nel Principato del Liechtenstein. Art. 76 LD; art. 46 DPA.
Ove sussistano un'infrazione all'Ordinanza del 3 ottobre 1994 che istituisce provvedimenti economici nei confronti della Jugoslavia (Serbia e Montenegro) e di altre regioni controllate dai Serbi, e, contemporaneamente, un reato doganale commesso in Svizzera, sono esclusivamente applicabili le norme penali della legge sulle dogane (consid. 4).
Conformemente all'art. 4 del Trattato di unione doganale fra la Confederazione svizzera ed il Principato del Liechtenstein, del 29 marzo 1923, la legge sulle dogane e il diritto penale amministrativo sono - anche successivamente all'entrata in vigore dello SEE - applicabili nel territorio del Liechtenstein senza una nuova pubblicazione integrale (consid. 5 e 6).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 76 LD, art. 46 DPA, art. 4 del