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Regesto

Convenzione 3 gennaio 1933 tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie.
1. La questione di sapere se una sentenza straniera concernente una prestazione in denaro sia eseguibile in Svizzera va risolta nel procedimento di rigetto dell'opposizione. Il Tribunale federale, giudicando su un ricorso di diritto pubblico contro la decisione cantonale, esamina liberamente l'interpretazione e l'applicazione dei relativi trattati internazionali (consid. 1).
2. Portata della riserva dell'ordine pubblico (consid. 2 e 3).
3. Eccezione della contradditorietà delle sentenze (consid. 4).
4. Le eccezioni fondate sull'art. 81 cpv. 1 LEF possono essere proposte contro l'esecuzione di una sentenza italiana, così come possono essera fatte valere contro una sentenza definitiva pronunciata in Svizzera (consid. 5).
5. Natura cassatoria del ricorso di diritto pubblico fondato sull'art. 4 CF (consid. 6).

contenuto

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 81 cpv. 1 LEF