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Regesto

Nullità dell'esecuzione per abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC).
1. La nullità di un'esecuzione per abuso di diritto può essere ravvisata solo in casi eccezionali, ove sia manifesto che il creditore agisce per scopi che non hanno la minima relazione con la procedura esecutiva, in specie per angariare deliberatamente l'escusso.
2. La notifica, in quindici mesi, di quattro precetti esecutivi fondati sulla stessa causa del credito per complessivi Fr. 775'000.--, senza che il procedente abbia mai chiesto né il rigetto dell'opposizione né l'accertamento della pretesa, è suscettibile di costituire - per principio - un abuso di diritto. Mancanza di abuso nel caso concreto? Questione lasciata irrisolta, il ricorrente essendosi limitato a negare la propria malafede senza far valere alcuna circostanza idonea a smentire l'abusività del suo comportamento.

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Articolo: art. 2 cpv. 2 CC