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Regesto

Art. 169 CP. Distrazione di oggetti pignorati, sequestrati o inventoriati.
Un avvocato ha diritto di opporre in compensazione il proprio credito per onorari alla domanda di restituzione di acconti ricevuti dal mandante, anche quando il credito per onorario è nato posteriormente al pignoramento del credito per restituzione.

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referenza

Articolo: Art. 169 CP