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Regesto

Art. 22ter Cost.; espropriazione materiale.
Attribuzione a una zona destinata a rimanere esente da qualsiasi costruzione, di un fondo costituito essenzialmente da una colmata, effettuata sul bordo di un lago in virtù di una concessione dello Stato. In quanto potesse essere negata per motivi d'interesse pubblico e conformemente ad una disposizione espressa della concessione l'autorizzazione di costruire su tale fondo, è da escludere l'esistenza per quest'ultimo di una possibile utilizzazione futura tutelata dalla garanzia della proprietà, almeno nella misura in cui, tenendo conto dell'ubicazione del fondo, della sua rilevanza per il paesaggio e dell'attitudine manifestata dalle autorità, non potesse contarsi sul rilascio di una licenza edilizia (consid. 2). La revoca di una possibilità di costruire presuppone una diligente valutazione, e l'obbligo di versare un'indennità può essere negato soltanto con una seria motivazione (consid. 3).

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Articolo: Art. 22ter Cost.