Regesto
1. Facoltà delle autorità di vigilanza di annullare d'officio e senza riguardo alla tempestività del gravame le decisioni degli uffici di esecuzione che violino una disposizione imperativadella legge oppure ledano nel caso concreto interessi pubblici o di terzi estranei alla procedura (consid. 1).
2. Individuazione dell'oggetto del pegno nella domanda di esecuzione e nel precetto esecutivo (consid. 2).