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Regesto

Cessione di pretese della massa (art. 260 LEF).
La cessione di una pretesa della massa a un creditore non viene automaticamente meno al momento in cui quest'ultimo è stato integralmente soddisfatto. Sino a che la decisione con cui è stata disposta la cessione non sia stata revocata, il creditore resta legittimato ad agire per ottenere il pagamento del credito ceduto.

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referenza

Articolo: art. 260 LEF