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Regesto

Condizioni e oneri di un'autorizzazione di dissodamento.
1. L'art. 26bis OVPF non è esauriente. L'art. 2 del decreto esecutivo ticinese concernente i dissodamenti di bosco del 3 dicembre 1976, secondo cui l'obbligo di compensare con rimboschimenti la superficie dissodata spetta al proprietario interessato, non contraddice il diritto federale. Negato nella fattispecie l'interesse diretto dei proprietari del fondo al dissodamento (consid. 2).
2. Applicazione del principio della legalità alle disposizioni accessorie; inammissibilità di condizioni e oneri completamente estranei allo scopo della normativa (consid. 3).
3. Giusta l'art. 27bis OVPF le autorizzazioni di dissodamento hanno una durata di validità limitata che, secondo l'art. 4 Cost., dev'essere stabilita sulla base della situazione concreta. Conformemente agli art. 15 lett. b e 21 cpv. 2 LPT, nella fattispecie si giustifica di limitare la validità del termine di dissodamento a 15 anni (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 26bis OVPF, art. 2 del, art. 27bis OVPF, art. 4 Cost. seguito...