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Regesto

Art. 87 cpv. 1 e art. 89 cpv. 1 lett. b LTF, art. 78 cpv. 1 Cost., Convenzione europea del 3 ottobre 1985 per la salvaguardia del patrimonio architettonico (c.d. Convenzione di Granada); legalità di norme cantonali sulla protezione dei monumenti (controllo astratto delle norme).
Legittimazione a ricorrere dei proprietari di immobili protetti e potenzialmente degni di protezione ubicati nel Cantone in relazione con le nuove norme cantonali sulla protezione dei monumenti (consid. 2).
Cognizione del Tribunale federale nell'ambito del controllo astratto delle norme (consid. 3).
Portata della norma di competenza della Costituzione federale nell'ambito della protezione del paesaggio (consid. 4).
Natura giuridica della Convenzione di Granada e significato, nell'ambito del controllo astratto delle norme, degli obblighi ivi contenuti di agire rivolti al legislatore (consid. 5 e 6).
Compatibilità delle norme cantonali impugnate in concreto inerenti alla protezione dei monumenti con la Convenzione di Granada (consid. 7).

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referenza

Articolo: Art. 87 cpv. 1 e art. 89 cpv. 1 lett. b LTF, art. 78 cpv. 1 Cost.