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Regesto

Art. 51 cpv. 2e 3 LCS/art. 56 cpv. 1 e 2 ONCS.
1. L'art. 56 cpv. 1 ONCS concerne infortuni con danni alle persone, dei quali la polizia deve, per legge, essere avvertita obbligatoriamente (consid. 2a).
2. Circostanze nelle quali anche in caso d'infortunio con danni soltanto materiali puņ insorgere l'obbligo di segnare sulla strada la posizione dei veicoli e le tracce (consid. 2b).

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referenza

Articolo: Art. 51 cpv. 2e 3