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Regesto

Art. 841 cpv. 2 CC; competenza per territorio.
L'azione degli artigiani ed imprenditori contro il creditore di grado anteriore che abbia alienato il suo titolo di pegno immobiliare, diretta ad ottenere il risarcimento della perdita subita in occasione della realizzazione del pegno, va proposta nel luogo in cui è situato l'immobile gravato, oppure, ove più immobili siano stati edificati e realizzati congiuntamente, nel luogo in cui è situata la parte degli immobili che ha maggior valore.

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referenza

Articolo: Art. 841 cpv. 2 CC